Art. 4.
(Incentivazione delle produzioni agroenergetiche).

      1. L'impresa agricola agroenergetica che produce biomassa, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera a), per la trasformazione a fini energetici, gode di uno specifico incentivo denominato «certificato verde plus».
      2. Il certificato verde plus è un incentivo erogato a favore dell'energia elettrica generata da biomassa prodotta ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, e successive modificazioni. Il certificato verde plus è un sistema di incentivo misto caratterizzato da una componente determinata con un sistema a quota e da una componente determinata sulla biomassa agricola.
      3. Il valore del certificato verde plus è trasferito tutto o in parte alla componente agricola, a seconda della sua prevalenza nella filiera di trasformazione. L'incentivo si applica alla quantità di biomassa prodotta ed è finalizzato al riconoscimento dei vantaggi ambientali garantiti dalle biomasse in termini di riduzione delle emissioni di anidride carbonica e dalla corretta gestione della pratica agricola.
      4. Il contributo addizionale è erogato nell'ambito della PAC, nel rispetto dei requisiti di condizionalità, delle norme che

 

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regolano gli aiuti di Stato, delle norme sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.
      5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, provvede, con proprio decreto, alla disciplina dei certificati verdi plus, compatibilmente con le disposizioni sull'energia elettrica da fonti rinnovabili, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni.