1. L'impresa agricola agroenergetica che produce biomassa, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera a), per la trasformazione a fini energetici, gode di uno specifico incentivo denominato «certificato verde plus».
2. Il certificato verde plus è un incentivo erogato a favore dell'energia elettrica generata da biomassa prodotta ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, e successive modificazioni. Il certificato verde plus è un sistema di incentivo misto caratterizzato da una componente determinata con un sistema a quota e da una componente determinata sulla biomassa agricola.
3. Il valore del certificato verde plus è trasferito tutto o in parte alla componente agricola, a seconda della sua prevalenza nella filiera di trasformazione. L'incentivo si applica alla quantità di biomassa prodotta ed è finalizzato al riconoscimento dei vantaggi ambientali garantiti dalle biomasse in termini di riduzione delle emissioni di anidride carbonica e dalla corretta gestione della pratica agricola.
4. Il contributo addizionale è erogato nell'ambito della PAC, nel rispetto dei requisiti di condizionalità, delle norme che